Art. 1.

      1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
      2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

          a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;

          b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

      3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.